top of page

Indennità da asservimento ex art. 44 Testo Unico Espropri

Presupposti, natura e modalità di liquidazione/quantificazione dell’indennità di asservimento spettanti al proprietario soggetto ad espropriazione larvata, cioè alla diminuzione o perdita di una o più facoltà riguardanti l’ordinario godimento della propria casa o terreno dovuto dalla realizzazione di un'opera pubblica.

Quando si parla di espropri, il pensiero ricorre, ovviamente, a tutte quelle situazioni nelle quali in ragione di una dichiarazione di pubblica utilità il proprietario di un bene viene privato del proprio diritto sulla cosa attraverso un complesso procedimento che trova oggi nel TUEs la sua fonte normativa principale.

In realtà, alla forma “classica” di esproprio che svuota completamente il diritto di proprietà, pensiamo a tal proposto alla arcinota immagine della palla di ferro che distrugge la casa per il passaggio della ferrovia, si affiancano anche altre tipologie di esproprio, come ad esempio, la limitazione dell'esercizio del diritto di godimento di un bene in ragione della realizzazione di un'opera pubblica, detto anche esproprio larvato.


Tale evenienza, molto più frequente nella prassi di quanto si possa effettivamente ritenere, è oggi regolata dall’art. 44 del Testo Unico Espropri che prevede che “…è dovuta un’indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà".

La disposizione pone dei vasti problemi di natura interpretativa relativi ai presupposti, alla natura e modalità di liquidazione/quantificazione dell’indennità di asservimento spettanti al proprietario soggetto ad espropriazione larvata.


1 - Presupposti

I presupposti per il diritto all’indennità di asservimento sono:

a) un’attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell’esecuzione di un’opera pubblica;

b) dall’imposizione di una servitù o dalla produzione di un pregiudizio che si concretizzi nella permanente perdita di valore dell’immobile;

c) un collegamento tra l’opera pubblica e il pregiudizio.


2 - Natura

Ad avviso della giurisprudenza, la ratio dell’obbligo di indennizzo previsto dalla norma in esame è stata individuata nel principio di distribuire le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere pubbliche che non possono ricadere su alcuni privati, ma devono essere sopportate dalla collettività intera.

L’art. 44 primo comma riporta due tipologie d’indennizzo distinte: la prima relativa all’apposizione di una servitù prediale non dissimile da quanto disciplinato dall’art. 1051-1055 c.c., mentre la seconda relativa alla perdita o diminuzione permanente del valore di scambio del bene soggetto ad asservimento.

Più nello specifico, il pregiudizio economico deve incidere direttamente sul bene, in modo tale da determinare una diminuzione del valore, a tal proposito si ricorda che non sono considerabili variazioni irrilevanti, ma si deve trattare di una diminuzione seria e meritevole di tutela.

Si ritiene, infatti, che l’indennizzo di cui all’art. 44, D.P.R. n. 327 del 2001 debba ristorare la riduzione della capacità abitativa dovuta a immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico ed altre esalazioni direttamente provenienti dall’infrastruttura, sia in tutti i casi in cui il bene privato subisca un’oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (cfr. Cass., Sez. I, 26.05.2017 n. 13368; Id., Sez. I, 3.07.2013 n. 16619).


3. Modalità di liquidazione/quantificazione dell’indennità

Il pregiudizio economico deve incidere direttamente sul bene, in modo tale da determinare un’apprezzabile diminuzione del valore venale del medesimo.

Il problema interpretativo che si pone con riguardo al tipo di esproprio in esame è che la norma non offre di fatto, a differenza di quanto previsto per l’esproprio totale o parziale del bene, una modalità certa di calcolo dell’indennizzo di liquidazione.

Alcuni commentatori ritengono che debba essere adottato un calcolo che non tenga in considerazione il valore venale del bene prima dell’intervento e quello successivo, ma piuttosto un calcolo sintetico- comparativo relative al costo di costruzione del bene e legato alle prassi d’estimo.

Altri ritengono, invece, che si debba comunque ricorrere ad un criterio che tragga spunto dal concetto di valore venale del bene, come per gli espropri “classici” o parziali. Conseguentemente, il calcolo dell’indennizzo dovrebbe trarre origine dalla differenza tra il valore del bene espropriato al tempo dell’autorizzazione dell’opera e quello ad opera terminata, così da non affidarsi a criteri predeterminati, quanto piuttosto al pregiudizio effettivo e attuale subito dal proprietario del fondo.

Tale visione troverebbe conforto anche in un risalente, ma consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la natura dell’indennità “…è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale da lui subito a causa dell’esecuzione dell’opera pubblica”. ( Cfr. Cass. 10012/98)


Ciò detto, si coglie, dunque, l’importanza che gli enti o amministrazioni esproprianti prevedano alla redazione di regolamenti precisi con riguardo alle modalità di calcolo degli indennizzi da asservimento che tengano in considerazione tutti gli elementi di turbativa dell’opera pubblica e che conseguentemente provvedano all’emanazione di offerte di indennità che siano redatte sulla base di criteri chiari, corretti e onnicomprensivi.

In questo modo, dunque, è possibile consentire al proprietario che subisce il pregiudizio di poter adeguatamente valutare se le offerte ricevute siano adatte alla situazione o se a contrario, l’indennizzo proposto non sia sufficiente a ristorare adeguatamente quanto sofferto.


Avv. Francesco Poli

bottom of page