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Pannelli fotovoltaici e centri storici

Posso installare dei pannelli fotovoltaici sul mio immobile sito in zona A, o centro storico, senza richiedere alcuna autorizzazione alle Autorità?

Il tema della realizzazione di pannelli fotovoltaici nei tetti degli immobili siti nei centri storici è molto complesso e il proliferare di nuove installazioni dipende molto dalla capacità del legislatore di semplificare l’installazione dei pannelli fotovoltaici.


Per questo motivo negli ultimi anni sono state introdotte delle modiche importati all’impianto normativo sul tema, funzionali a far rientrare gli impianti al di sotto di una certa dimensione tra gli interventi ricompresi nel concetto di attività edilizia libera.


Analizziamo, dunque, la questione nel dettaglio così da poter fornire un seppur parziale risposta alla domanda di cui al titolo del presente approfondimento: posso installare dei pannelli fotovoltaici sul mio immobile sito in zona A, o centro storico, senza richiedere alcuna autorizzazione alle autorità competenti?



Il testo unico dell’Edilizia

La prima fonte da affrontare è quella di cui all’art. 6 comma 3bis del testo Unico dell’edilizia ed in particolare il periodo che prevede che “ e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;(lettera modificata dall'art. 31, comma 2-ter, legge n. 108 del 2021)”. 

Da questa norma parrebbe dunque che l’installazione possa avvenire in tutte le altre aree indiscriminatamente e senza autorizzazione, mentre nella zona A, indipendentemente dalla natura dell’immobile, l’installazione deve essere sempre considerata coma attività edilizia NON libera.

Ovviamente tale prospettiva risultava troppo limitante e per tale motivo è stato necessario introdurre la nuova formulazione del  


Decreto legislativo del 03/03/2011 n.28

che all’art. 7 bis, in vigore dal 29/04/2022 prevede che “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.


La disposizione è complessa e perciò deve essere letta con attenzione, ma pare chiaro che il suo significato sia quello di derogare quanto previsto dal Testo Unico Edilizia in favore di un regime che consenta ai proprietari di immobili in zona A di realizzare dei pannelli fotovoltaici senza incorrere nell’obbligo di comunicazioni o autorizzazioni.

Tale evenienza è confortata dal fatto che, il decreto di cui sopra, richiamando gli art. 21, 136 e 157 del 


Codice dei Beni Culturali 

Art. 21 “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

e

Art. 136 “ 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.” 

e

157 “Conservano efficacia a tutti gli effetti

a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; 

d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (lettera introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 

f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 

f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.(lettera introdotta dall'art. 25 del d.lgs. n. 157 del 2006)”


prevede che nelle zone A, l’installazione sia consentita ove la stessa zona non sia soggetta a vincolo paesaggistico o l’immobile non sia un Bene Culturale di cui alla definizione offerta dagli artt. 10 e seguenti del Codice dei Beni Culturali. 


Analizzando dunque un caso di studio, qual è appunto quello dei pannelli fotovoltaici nel centro storico di Vicenza possiamo notare che: 


1 - ampie aree del centro storico “A1”, NON sono dei Beni Culturali. Inoltre, alcune aree che ricadono nella zona A, non sono parte del centro storico e non sono nemmeno Beni Culturali, come ad esempio quelli nelle zone A2 - A3 - A4.


TAV. 5_zonizzazione - https://www.vicenzaforumcenter.it/file/progetti/108174-1502-Elaborato_3_Zonizzazione_fg5.pdf





A1 - zona del centro in azzurro 

A2 - A3 - A4 - zone esterne al Centro Storico e contraddistinte da un tratteggio di colore rosso (borghi storici, centro storico minore, altri Beni Culturali, ecc…) ;


Come si può notare, nella   TAV. 5_tutele e vincoli - https://www.vicenzaforumcenter.it/file/progetti/108174-1492-Elaborato_2_Vincoli_Tutele_fg5.pdf




All’interno del centro storico, solo le zone colorate in rosa sono da considerarsi beni Culturali e inoltre, sempre il centro storico, non ha alcun tipo di vincolo paesaggistico in re ipsa.


Per questo motivo, quindi, ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo degli immobili campiti di grigio nella cartina sopra, pur ricadendo in una zona A e quindi centro storico, dovrebbe essere consentito di realizzare dei pannelli fotovoltaici secondo il regime dell’attività edilizia libera in base alle norme di cui sopra.


Sposando questa visione, solo i Beni Culturali o Paesaggistici, indipendente dal fatto che si collochino o meno nel Centro Storico, fanno in modo che l’installazione di un pannello fotovoltaico possa essere considerato come attività soggetta a regime di comunicazione o autorizzatorio e proprio in questa ratio di evitare “formalissimi di piano”, la norma introdotta con l’art. 7 bis, in vigore dal 29/04/2022, deve, ad avviso dello scrivente, necessariamente interpretata.

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