top of page

Sospensione, revoca e revisione della patente di guida

Revoca, sospensione, revisione della patente quali sono le differenze e come evitarle?
Con esempi riguardanti i casi più comuni.

Revoca, sospensione, revisione della patente quali sono le differenze e come evitarle? 

Con esempi riguardanti i casi più comuni


1. Il ritiro della patente 

Il ritiro della patente sanziona la violazione di alcune norme di circolazione stradale, ad esempio guidare con la patente scaduta e la guida in stato di ebrezza.


2. La Sospensione della patente 

La sospensione della patente, invece, è una sanzione accessoria, disposta dagli Uffici di Motorizzazione Civile (UMC), dal Prefetto e/o dall'autorità giudiziaria, che impedisce momentaneamente ai titolari di utilizzare la patente per guidare. Questo provvedimento è regolato dall'art. 218 del Codice della Strada (C.d.S.).

Tra le violazioni più frequenti per le quali è prevista la sospensione vi sono: A) la guida in stato di ebbrezza; B) il superamento dei limiti di velocità; C) l’aver terminato i Punti della Patente.

A) La guida in stato di ebbrezza - art. 186 Codice della Strada - è sanzionata con periodi di sospensione della patente crescenti in proporzione al tasso alcolemico accertato dalle Forze dell’Ordine:

  • la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 grammi per litro (g/l) comporta la misura accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi (art. 186, comma 2, lettera a) del C.d.S);

  • la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 grammi per litro (g/l) comporta la misura accessoria della patente da 6 a 12 mesi (art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S);

  • la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) comporta la misura accessoria della sospensione della patente da 12 a 24 mesi (art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S);

  • il rifiuto di sottoporsi ad alcool test è punito con la stessa sanzione di cui all’art. 186 comma 2, lettera c), e, quindi, con la sospensione della patente da 12 a 24 mesi;

Si noti, poi, che le sanzioni sopra descritte sono raddoppiate ove il soggetto in stato di ebbrezza abbia causato un incidente; a ciò si aggiunge anche il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al fatto.

La tanto discussa differenza tra “sopra o sotto 0,8” è rappresentata dal fato che in caso di tasso alcolico superiore a 0,8 è previsto l’arresto e quindi la violazione della norma comporta il compimento di un reato con tutte le conseguenze del caso.

N.B. Si tenga presente che norma dell’art. 218 del C.d.s. nei casi di sanzione accessoria il Prefetto ha 20 giorni dalla data della violazione per emettere il provvedimento di sospensione. Infatti, qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di venti giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della Prefettura.

B) Anche nel caso di superamento dei limiti di velocità i periodi di sospensione della patente sono crescenti in proporzione alla gravità della condotta accertata:

  • l’accertamento di una velocità compresa tra 40 km/h e 60 km/h oltre il limite comporta sospensione della patente da 1 a 3 mesi (aggravata nella sospensione da 8 a 18 mesi in caso di recidiva in un biennio);

  • l’accertamento di una velocità superiore di oltre 60 km/h al limite comporta la sospensione della patente da 6 a 12 mesi;

C) l’aver terminato i Punti dalla Patente.


N.B. nel caso di sospensione, la patente viene restituita al termine del periodo di durata della sanzione fissata dall’Autorità che l’ha emanata, subordinatamente al riconoscimento dell'idoneità alla guida da parte della Commissione medica locale competente.


3. La Revoca 

La revoca non è, di norma, una sanzione. Si tratta, infatti, di un provvedimento amministrativo emanato dall’Autorità competente e finalizzato a evitare che un soggetto, risultato privo delle condizioni psicoattitudinali necessarie alla guida, si metta al volante, col rischio che da ciò derivi un pericolo per la collettività. 

Questo provvedimento è regolato dall'art. 219 del C.d.S.

I casi di revoca della patente sono, come anticipato, tutti quelli in cui vengono meno le caratteristiche psicofisiche del patentato che sono indispensabili per garantire la guida in sicurezza del veicolo. 

Il regime di revoca, di norma, non è irreversibile.

Ci sono però delle ipotesi in cui la revoca della patente costituisce una misura accessoria. Tra queste, le più comuni sono:

  • recidiva nel biennio dell’art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S.;

  • revoca della patente in caso di recidiva in un biennio, in caso di superamento di 60 km/h del limite;

  • guida con patente sospesa;

  • aver provocato un incidente stradale essendo in uno stato di ebbrezza accertata, se il tasso alcolico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo del comma 2, lettera c) del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata. 

N.B. Nel caso di revoca, al termine del periodo, è necessario fare un nuovo esame della patente.


4. La Revisione 

La revisione della patente di guida può essere disposta dal Prefetto o dalla Motorizzazione civile quando sorgono dubbi sui requisiti minimi, sulle conoscenze e capacità del patentato. Al patentato può essere prescritta una visita medica presso la Commissione medica locale e/o un esame di idoneità tecnica simile al normale esame teorico-pratico per il conseguimento della patente. 

L'esame di revisione è in particolar modo richiesto:

  • all'esaurirsi dei punti della patente;

  • quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone con conseguente applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; 

N.B. In caso di stato di ebbrezza accertato in capo a soggetti neopatentati (ossia che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni) o comunque di età inferiore ad anni 21, la revisione è probabile, in quanto la decurtazione, doppia rispetto a quella ordinaria pari a 10 punti, comporta l’azzeramento dei Punti della Patente e quindi scatta l’obbligo della revisione.

bottom of page